Il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) rappresenta un pilastro della legislazione ambientale europea, regolando l’uso e la gestione delle sostanze chimiche.
Questa normativa, essenziale per tutelare la salute umana e l’ambiente, ha imposto nuove responsabilità all’industria, spostando l’onere della prova riguardo alla sicurezza delle sostanze chimiche dalle autorità nazionali ai produttori e agli importatori.
Cosa prevede il Regolamento Reach:
– Registrazione: I produttori e gli importatori sono tenuti a raccogliere dati sulle sostanze chimiche prodotte o importate oltre una tonnellata annua, registrando queste informazioni nel database dell’ECHA (European Chemicals Agency).
– Valutazione: Le sostanze potenzialmente pericolose vengono valutate per identificare e gestire i rischi associati. Le valutazioni sono condotte dagli Stati Membri e coordinate dall’ECHA, con le sostanze da valutare elencate nel piano d’azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP).
– Autorizzazione: Sostanze ritenute estremamente preoccupanti (SVHC) sono soggette a un processo di autorizzazione che può limitare o vietare il loro uso nel mercato UE senza l’approvazione della Commissione Europea.
– Restrizione: Questo meccanismo impone limitazioni all’uso, alla produzione e alla commercializzazione di determinate sostanze pericolose, indipendentemente dalla quantità.
Imballaggi e REACH
Secondo il Regolamento REACH gli imballaggi rientrano nella definizione di “articolo” quando la loro forma, superficie o disegno definiscono la loro funzione più della composizione chimica.
Questo significa che gli imballaggi sono soggetti alle stesse regole REACH degli altri articoli, includendo:
- La notifica all’ECHA da parte del produttore o importatore per le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) rilasciate dagli articoli se:
– non è possibile escludere l’esposizione delle persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, compreso lo smaltimento;
– la sostanza è presente in tali articoli in quantità complessivamente superiori a una tonnellata per produttore o importatore all’anno;
– la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazioni > 0,1% in peso/peso.
- La comunicazione da parte del fornitore al destinatario dell’articolo della presenza di sostanze SVHC, se la sostanza è presente in tali articoli a una concentrazione superiore allo 0,1 % peso/peso (p/p), e delle informazioni sulla sostanza per consentire l’uso sicuro dell’articolo.
- La comunicazione da parte del fornitore al destinatario dell’articolo di informazioni relative alle sostanze aventi restrizioni nell’Allegato XVII.
Le aziende devono pertanto considerare l’imballaggio come un articolo distinto, con tutte le implicazioni regolamentari correlate. Questo richiede un’attenta valutazione dei materiali utilizzati e delle sostanze potenzialmente rilasciate per garantire la conformità e la sicurezza dei prodotti.
La comprensione e l’attuazione delle disposizioni del regolamento REACH sono fondamentali per l’industria degli imballaggi, poiché non solo influenzano la produzione e la commercializzazione ma sono anche determinanti per la protezione dell’ambiente e dei consumatori.